Divieto per legge dell’uso dei domini contenenti i nomi “meteoitalia”, “meteolive” o simili
Informiamo che per legge è vietata la registrazione e l’uso dei domini contenenti al loro interno la parola “meteoitalia”, “meteolive”, o nomi simili tali da creare confusione nel navigatore.
Meteo Italia® e MeteoLive® sono marchi notori e regolarmente registrati da più di 20 anni e pertanto senza autorizzazione non possono essere riprodotti in nessuna forma, nemmeno come nomi di società, aziende, Enti pubblici o nomi di dominio e nemmeno usando l’artifizio di scambiarne le parole.
Precisiamo che al momento tutte le sentenze sono state favorevoli alla chiusura di domini aventi per oggetto marchi registrati.
Vietato sviare i navigatori allo scopo di recare pregiudizio
Viene quindi vietata anche la registrazione di nomi o persone giuridiche simili, che creano confusione nei navigatori, come ad esempio “italiameteo”, “livemeteo” o simili: in questo caso infatti la registrazione avrebbe lo scopo di recare pregiudizio, con il fine di sviare i navigatori e i consumatori, tentando di appropriarsi della notorietà altrui per poterla sfruttare a proprio vantaggio.
La concorrenza sleale si sviluppa nell’ambito dei rapporti tra imprenditori che operano sullo stesso mercato offrendo beni o servizi similari al verificarsi delle condizioni descritte dall’art. 2598 c.c. che, facendo salve le previsioni in materia di tutela dei segni distintivi e di brevetto, dispone che costituisce atto di concorrenza sleale l’utilizzo dei nomi o segni distintivi utilizzati legittimamente dal concorrente, l’imitazione dei prodotti ovvero l’attuazione di qualsiasi altro atto che sia idoneo a creare confusione o ad imitare i prodotti del concorrente.
La configurabilità dell’atto sleale, quindi illecito, sussiste per il solo fatto di realizzare un potenziale danno o il pericolo di un danno al concorrente, prescindendo dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all’autore dell’atto illecito; tuttavia, in caso di effettivo accertamento anche dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa l’art. 2600 c.c. prevede la condanna al risarcimento dei danni che, in caso di concomitanza con altre fattispecie illecite, si applica in via cumulativa e concorrente alle altre sanzioni.
Divieto per qualsiasi suffisso internet
Non è quindi ammessa la registrazione e l’uso dei domini associati a qualsiasi suffisso esistente e futuro (es. meteoitalia.com, meteoitalia.net, meteoitalia.info ecc…), poichè meteoitalia è un marchio registrato e notorio dal 1995.
Eventuali suffissi aggiuntivi (.it, .net, .com, eccetera) infatti sono stati ritenuti privi di attitudine distintiva, “essendo relative alla mera localizzazione geografica propria dell’elaboratore cui il sito appartiene”.
Alcune informazioni legali (https://brunosaetta.it/marchi-e-brevetti/nomi-a-dominio.html)
L’articolo 22 (Unitarietà dei segni distintivi):
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o di altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o di altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Considerando, quindi, il nome a dominio come segno distintivo commerciale, la norma vieta l’uso indebito di marchi registrati, per cui nessuno nell’attività commerciale può usare un marchio registrato, nemmeno come nome a dominio, nei settori per i quali è stata chiesta la registrazione, se c’è rischio di confusione per il pubblico. Il divieto vale per le denominazioni e i segni distintivi che identificano presso il pubblico un prodotto o un’attività, ed anche per il nome a dominio di un sito usato nell’attività economica, non essendoci dubbio che il nome a dominio in molti casi identifichi presso il pubblico un prodotto o un’attività.
Quindi, l’impiego di un nome a dominio già utilizzato da altri integra atto di concorrenza sleale qualora sia idoneo a creare confusione, come nel caso in cui ci si appropri di un sito con dominio uguale a quello di altra ditta concorrente che svolge la propria attività in un medesimo settore merceologico contiguo.
In sintesi si dovrà verificare se del marchio viene fatto un uso commerciale o non commerciale. Nel primo caso, se il segno distintivo è simile o identico, c’è il rischio di confusione tra i segni e i titolari dei segni sono in rapporto di concorrenza, il titolare del marchio ha diritto all’uso esclusivo. Invece, nel caso di uso non commerciale del marchio, il titolare del marchio non può inibirne l’uso a terzi.
Ricordiamo, infine, che la normativa sui marchi è sostanzialmente simile in tutti gli stati del mondo industrializzato, grazie a una serie di convenzioni internazionali che stabiliscono condizioni di reciprocità.
La giurisprudenza, sia italiana che straniera, chiamata a giudicare sui numerosi casi emersi, ha affermato più volte il principio della equiparazione di Internet al mondo reale, sancendo nel contempo che l’uso di un nome a dominio che riproduca un marchio registrato da un terzo integra la fattispecie della contraffazione del marchio, in quanto comporta l’immediato vantaggio, per l’utilizzatore, di ricollegare, nel giudizio del pubblico, la propria attività a quella del titolare del marchio. E fruire di questa associazione mentale, ingenerata nel pubblico, significa, inevitabilmente, sfruttare indebitamente la notorietà del segno. Pertanto, sulla scorta di tale principio sancito a livello giurisprudenziale, si era già pervenuti a ritenere che solamente il titolare di un marchio registrato avesse il diritto esclusivo di servirsene nella comunicazione di impresa e, quindi, anche in Internet o all’interno di un sito specifico, o come domain name. Ora, invece, è lo stesso art. 133 del Codice della proprietà industriale che prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, eventualmente, anche alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
Quindi, l’uso confusorio non è tollerato purché in tale uso confusorio vi sia una violazione della correttezza professionale tale da danneggiare l’altrui azienda (Trib. Ivrea 19 luglio 2000).
Preuso del dominio
Nella materia dei marchi vige anche il principio del preuso, cioè il diritto di chi per primo ha usato un marchio di continuare a usarlo anche se un altro lo ha registrato successivamente. Non si tratta di una vera tutela, ma di una serie di norme ricostruite in via interpretativa che disegnano una protezione per chi, pur senza registrare il marchio, ne ha fatto un uso continuativo e prolungato nel tempo.
Esiste la facoltà del preutente addirittura di inibire l’utilizzo del marchio poiché la preesistenza di un marchio a diffusione ultraregionale nega a priori il requisito della “novità” che è coessenziale per la registrazione del marchio, per cui il brevetto può essere dichiarato nullo in esito ad una procedura giudiziale promossa dal preutente di fatto. Ovviamente l’onere della prova grava sul preutente, che dovrà dimostrare che il proprio marchio ha acquistato la notorietà prima della domanda di brevetto del marchio stesso da parte di terzi.
Da ciò consegue il divieto di adottare come dominio un segno uguale o simile ad un marchio altrui, se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari del dominio internet ed i prodotti o servizi per quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può anche consistere in un rischio di associazione fra i due segni.